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22
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07
-2008
La circolare del ministro sulle assenze dei dipendenti pubblici
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Riceviamo dalla newsletter del governo il seguente comunicato e pubblichiamo.
Retribuzione ridotta per i primi dieci giorni di assenza in caso di malattia, a prescindere dalla durata. Alla terza assenza per malattia nell'arco dell'anno solare e per le assenze superiori a dieci giorni, i dipendenti pubblici sono tenuti a presentare all'amministrazione un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del Servizio Sanitario Nazionale. Le amministrazioni hanno l'obbligo di richiedere la visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno. Su queste disposizioni, previste dall'art. 71 del decreto legge 112/2008, il ministro Brunetta ha voluto dipanare qualsiasi dubbio di applicazione con una circolare firmata il 17 luglio scorso. La circolare - concordata con l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) - fornisce indicazioni alle amministrazioni circa l'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialitā e chiarendo che comunque nessun automatismo č consentito nella distribuzione delle somme. Viene posto, in particolare, l'accento sulla necessitā di valutare l'apporto individuale per ottenere premi di produttivitā, di risultato e incentivi. I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti, stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l'intera giornata, per impedire distorsioni nell'applicazione delle disposizioni ed evitare che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve essere computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. |
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